Lentate sul Seveso comune frontaliero

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Data di pubblicazione:

28 Settembre 2023

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Si premette brevemente il quadro normativo che disciplina attualmente il regime impositivo applicabile ai redditi derivanti dalla attività di lavoro dipendente svolta dai frontalieri svizzeri.
Gli articoli 1 e 2 dell’Accordo tra l’Italia e la Svizzera del 3 ottobre 1974, prevedono che i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della rimunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta.
Ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese è tenuto a versare ogni anno a beneficio dei Comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione – a livello federale, cantonale e comunale – delle remunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai Comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un’attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni.
I criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie prevedono, tra l’altro, che la ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l’Italia dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.
Tale ripartizione è effettuata dividendo l’importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre cantoni sopra citati, per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri residenti, alla data del 31 agosto di ciascun anno, nei “Comuni di confine” e che abbiano svolto nel corso dell’anno attività di lavoro dipendente in uno dei tre cantoni in questione.
Dalle disposizioni sopra richiamate risulta che la qualificazione di “frontaliero” svizzero, delineata a livello convenzionale, è da riconoscersi ai lavoratori che siano residenti in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente.

Fatte queste premesse, si rende noto che il Comune di Lentate sul Seveso è ricompreso nella fascia dei 20 Km dal confine con il Cantone del Ticino ed è pertanto da considerarsi “Comune frontaliero” a far data dall’anno 2020.
Invero, da tale anno il Comune di Lentate sul Seveso è inserito nei Comuni che beneficiano della compensazione finanziaria (ristorno).

Si invitano gli interessati a rivolgersi ai propri consulenti tributari affinchè gli stessi provvedano all’applicazione della corretta imposizione fiscale.

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Ultimo aggiornamento: 23/10/2023, 17:16

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