Censimento dell'amianto e procedure operative

Cos'è

Obblighi di legge
La Regione Lombardia, con la L.R. 17/2003, ha avviato il censimento di tutte fonti di amianto, affidato operativamente alla ASL territorialmente competenti, coinvolgente tutti gli edifici pubblici, produttivi/commerciali e privati. Il censimento cerca di definire:
–  dove è l’amianto,
–  quanto ce ne è,
–  in che stato di conservazione è.
Aderire al censimento è un adempimento obbligatorio per i proprietari di immobili contenenti amianto ed è molto semplice.

Il proprietario dell’edificio o l’amministratore condominiale, deve infatti compilare una “scheda” – modulo NA/1 “notifica presenza di amianto in strutture o luoghi”, indicando se nella propria abitazione siano presenti strutture o manufatti di amianto o che contengano amianto.
Si tratta di un’iniziativa di lungo periodo, per tenere sotto controllo e abbattere l’inquinamento ambientale di questa fibra minerale.
L’efficacia delle misure fino ad ora intraprese, sono dimostrate da una recente ricerca eseguita dall’Arpa Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente), che ha infatti dimostrato che l’inquinamento atmosferico derivante dall’amianto è a livelli estremamente bassi, quasi non rilevabili dagli strumenti, ed in netta diminuzione rispetto a un decennio fa.

Primi passi per effettuare il censimento
Prima di tutto, è necessario stabilire se nell’immobile siano presenti fonti di amianto.
Se l’edificio è stato costruito dopo il 1994, si può essere pressoché sicuri che non c’è amianto, il cui uso era già vietato per legge.
Per edifici costruiti prima del 1994, bisogna verificarne la presenza. L’amianto può essere stato utilizzato in varie parti dell’edificio:
> Per il tetto: molti edifici infatti hanno il tetto costituito da lastre ondulate, di colore grigio, note come “eternit” o “cemento-amianto”, o “fibrocemento”.
Si tratta di un materiale costituito da cemento e da una ridotta percentuale di amianto.
> Per guarnizioni ed isolanti: specie in abitazioni molto vecchie, l’amianto può essere presente anche nelle guarnizioni della caldaia, nell’isolamento termico delle tubazioni del riscaldamento, dell’impianto elettrico e nelle canne fumarie e simili.

Cosa fare se si rinviene l’amianto
Accertata la presenza di amianto nell’edificio, occorre procedere alla compilazione della scheda “modulo NA/1”, da inviare, in duplice copia, tramite fax, raccomandata, e-mail o a mano presso il Protocollo Generale del Comune di Lentate sul Seveso – in via Matteotti n. 8 – 20823 Lentate sul Seveso.
La compilazione può essere effettuata dal proprietario o dall’amministratore senza alcun onere aggiuntivo o alcuna perizia tecnica.
Nel caso di una impresa o di un luogo di lavoro, il titolare dell’attività, oltre a verificare la presenza dell’amianto nella propria sede di lavoro e ad aderire al censimento, dovrà assolvere gli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
La normativa richiede che si verifichi lo stato di conservazione del materiale. L’elemento più importante da considerare nella valutazione del rischio è rappresentato dalla friabilità dei materiali.
L’amianto in matrice friabile (es.: coibentazioni di impianti di riscaldamento, guarnizioni di caldaie, isolamenti termici, ecc…) si può ridurre in polvere con la semplice pressione delle mani ed è il più pericoloso.
L’amianto in matrice compatta (es.: coperture in cemento-amianto, canne fumarie, ecc.) può essere sbriciolato o ridotto in polvere solo con l’ausilio di attrezzi meccanici.
Il materiale può determinare pericolo per la salute quando comincia a deteriorasi e a disperdere le fibre nell’ambiente.

Indice di Degrado (ID)
Per accertare lo stato di conservazione si deve utilizzare il protocollo di valutazione dello stato di conservazione delle coperture di cemento amianto (D.D.G. 13237/2008), che deve essere effettuata da un tecnico abilitato.
L’indice di degrado (ID) consente di valutare lo stato di conservazione delle coperture esterne in cemento amianto attraverso l’ispezione visiva del manufatto.
Il risultato dell’applicazione dell’ID è un numero a cui corrispondono le azioni che il proprietario dell´immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge dovrà attuare.
In base al risultato ottenuto gli interventi da attivare saranno:

  1. nessun intervento e riesame con frequenza biennale (ID inferiore o uguale a 25)
  2. esecuzione della bonifica entro 3 anni (ID compreso tra 25 e 44)
  3. rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi (ID uguale o maggiore di 45)

Quando le condizioni di degrado sono tali da creare rischio per la salute è necessario procedere con la bonifica.

Programma di controllo e manutenzione
Nel caso in cui l´ID ottenuto non è tale da richiedere la rimozione della copertura entro 12 mesi, il proprietario o il responsabile dovrà attuare il programma di controllo e di manutenzione dei manufatti contenenti amianto e valutarne il rischio come previsto dal D.M. 06.09.1994.

Tale programma implica:

  1. designare una figura professionale con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
  2. tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad esempio caldaie e tubazioni), dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga inavvertitamente manomesso;
  3. garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, di interventi manutentivi ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare manomissione dei materiali contenenti amianto. A tal fine dovranno essere predisposte specifiche procedure per le attività di manutenzione e dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
  4. verificare periodicamente le condizioni per mantenere costantemente in sicurezza i materiali contenenti amianto e quindi prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre;
  5.  informare correttamente gli occupanti dell´edificio sulla presenza di amianto nello stabile;
  6. intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio;
  7. nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato da documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa all’ASL competente, la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell´edificio.

Tale documentazione dovrà essere sottoscritta da personale qualificato.

La bonifica
La bonifica può essere effettuata solo da imprese specializzate, previa presentazione alla ASL di riferimento, almeno con 30 giorni di preavviso di apposito piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/2008.
Negli interventi devono essere rispettate le procedure tecniche per la salvaguardia dei lavoratori e per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico.
La bonifica può avvenire secondo tre modalità:

  • rimozione: il materiale contenete amianto viene asportato e avviato alle corrette procedure di smaltimento;
  • incapsulamento: il materiale è trattato con prodotti penetranti o ricoprenti che impediscono la dispersione di fibre. Il trattamento ha durata limitata nel tempo e deve essere ripetuto quando perde di efficacia;
  • confinamento: separazione dell’amianto dai locali abitativi, (ad es.: controsoffittature) o con la sovracopertura (installazione di nuova copertura al di sopra di quella esistente in amiantocemento). È necessario in questo caso verificare che la struttura portante possa supportare un carico permanente aggiuntivo.

Cosa è stato fatto
Il Comune di Lentate sul Suveso, nell’ambito della campagna di sensibilizzione alla messa in sicurezza o alla rimozione del materiale contenete amionato presente sul territorio comunale in corso di svolgimento, con Deliberazione di Giunta n. 136 del 24 settembre 2012 ha approvato il testo della Convenzione da stipularsi con una ditta specializzata nel settore; in data 06 dicembre 2012 tale Convenzione è stata sottoscritta ed avrà validità sino al 31 dicembre 2014.

Cosa fare
Al fine di censire nel dettaglio la presenza di amianto sul nostro territorio comunale, si invitano tutti i proprietari di immobili, amministratori condominiali e titolari di attività:

  1. ad effettuare la valutazione della presenza di amianto;
  2. in caso ne sia riscontrata la presenza, a provvedere, ai soli fini del censimento del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), alla compilazione e consegna del Modulo NA/1 – in duplice copia, tramite fax, raccomandata, e-mail o a mano presso il Protocollo Generale del Comune di Lentate sul Seveso  – in via Matteotti n. 8 – 20823 LENTATE SUL SEVESO entro il 31 GENNAIO 2013.
  3. ad effettuare la valutazione del suo stato di conservazione.

Il proprietario di un sito con presenza di amianto o il responsabile dell’attività deve, ai sensi del D.M. 06/09/1994, conservare presso la propria sede:

  1. la valutazione del suo stato di conservazione (secondo il protocollo di valutazione definito dalla D.D.G. 13237/2008), che deve essere effettuata e firmata da tecnico competente;
  2. idonea documentazione da cui risulti il monitoraggio e la manutenzione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto;
  3. la designazione di una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
  4. l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;
  5. di fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile.

Nel caso vi fosse la necessità di provvedere con un intervento di bonifica, si può contattare preventivamente l’Area Urbanistica ed Edilizia Privata (in caso di interventi su edifici residenziali) ovvero persso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (in caso di interventi su edifici non residenziali) del Comune di Lentate sul Seveso, per la relativa pratica edilizia e il competente ufficio ASL per la presentazione del piano di lavoro. Si sottolinea che l’eventuale presentazione del piano di smaltimento e bonifica da parte della ditta incaricata dello smaltimento, nonché le conseguenti pratiche edilizie, non solleva il proprietario dell’immobile dalla presentazione del modulo NA/1.

Incentivi
Si ricorda inoltre che, ai sensi del Decreto 06/08/2010 “Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”, la tariffe incentivanti riconosciute alle diverse tipologie d’impianto che entrano in funzione dopo il 31/12/2010, prevedono una maggiorazione del 10% per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici in sostituzione di coperture di fibrocemento o comunque contenenti amianto.

Per maggiori approfondimenti: Regione Lombardia – direzione Generale Sanità

Normativa di riferimento
–  L. 257/1992 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”
–  D.Lgs. 81/2008 Titolo IX capo III e loro successive modificazioni ed integrazioni, con cui vengono impartite le disposizioni per la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti fibre di cemento amianto;
–  D.M. 06/09/1994 il quale stabilisce che dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che venga messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti. Tale programma implica:
– mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto,
– prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre,
– intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio,
– verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto
– L.R. n. 17/2003, che definisce gli obblighi per i proprietari di immobili contenenti amianto, ai sensi del PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia);
– D.G.R. 8/1526/2005 “Approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) di cui alla L.R. 17/2003”
– D.D.G. 13237/2008 “Approvazione del protocollo di valutazione dello stato di conservazione delle coperture di cemento amianto”
– L.R. n. 14/2012 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto)

Ultimo aggiornamento: 04/08/2023, 11:46

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