È il diritto di prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi. Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato: legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.
Accesso informale: il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, dietro semplice richiesta verbale all ufficio che ha formato o detiene stabilmente il documento, nel caso in cui: la tipologia del documento richiesto esclude la presenza di controinteressati, il documento sia immediatamente disponibile presso l’ufficio senza che siano necessarie ricerche d’archivio e sempre che non vi sia alcun dubbio rispetto al diritto del richiedente di accedere al documento richiesto. La valutazione se ammettere o meno l'accesso in via informale spetta al responsabile del procedimento o, se non formalmente individuato, al Responsabile del Settore, cui spettano altresì tutte le disposizioni organizzative sulle modalità pratiche di esercitare il diritto.
Accesso formale: ove invece sia necessario compiere una valutazione più approfondita sull'interesse manifestato dal richiedente per accedere agli atti, o sulla eventuale presenza di controinteressati all'esercizio del diritto di accesso, è necessario presentare formale richiesta di accesso agli atti utilizzando la modulistica presente in allegato in fondo alla pagina. La richiesta, sottoscritta dall'interessato può essere:
La domanda deve essere compiutamente compilata in ogni sua parte. Non saranno prese in considerazione le domande contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza il documento richiesto o di valutare l'interesse che fonda l'esercizio del diritto di accesso.
Durante il corso di pubblicazione dei documenti all’Albo Pretorio on-line il rilascio di copia e di esame è soddisfatto immediatamente.
Nel caso di accesso esercitato in via informale la richiesta viene soddisfatta immediatamente, senza particolari formalità, fatto salvo il pagamento anticipato di eventuali costi di riproduzione dei documenti e diritti eventualmente dovuti.
Nel caso di accesso formale il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, fatti salvi i casi di sospensione o differimento. In ogni caso il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato, e l'interessato deve eventualmente presentare una nuova istanza per poter ottenere l'accesso.
Per il rilascio delle copie della documentazione richiesta è previsto il pagamento anticipato del costo della duplicazione dei documenti in funzione del supporto utilizzato per la riproduzione degli stessi e, se dovuti, di diritti di segreteria e ricerca, così come riportato nel prospetto di liquidazione in calce al modello - le tariffe sono quelle approvate con la deliberazione della Giunta Comunale vigente. In linea di massima gli importi dovuti potranno essere corrisposti alla consegna, fatto salvo il caso di documenti molto voluminosi o la cui riproduzione sia realizzata esternamente (es. Tavole grafiche), per cui il Responsabile del procedimento di accesso potrà richiedere di dimostrare per tempo il pagamento dell’importo liquidato.
MODALITA' DI PAGAMENTO: unitamente alla presentazione della richiesta per l'accesso ai documenti amministrativi, occorre allegare la ricevuta di pagamento della Ricerca di archivio pari a € 30,00 (tariffa stabilita con delibera di G.C. n. 30/2021).
ll versamento va effettuato mediante bonifico bancario a favore del BANCO BPM - Tesoreria Comunale - IBAN: IT 27M0503433242000000007000