I soggetti che stipulano un contratto con il Comune per la fornitura di un bene, di un servizio o per la realizzazione di un’opera pubblica sono tenuti ad individuare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, per i pagamenti delle prestazioni connesse al contratto, ai sensi della Legge n. 136/2010 e del successivo Decreto Legge n. 187/2010, così come conventito, con modificazioni, con Legge n. 217/2010. La finalità è quella di tracciare i flussi finanziari relativi a contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni criminali.
I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità sono:
• appaltatori
• subappaltatori
• subcontraenti della filiera delle imprese (e cioè tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nell’esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto)
• concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei.
Le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano quindi, in tutti i casi in cui sia concluso un contratto d’appalto pubblico tra un operatore economico ed un committente pubblico, indipendentemente dall’esperimento o meno di una gara per l’affidamento dell’opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore.
Il Comune, per consentire la tracciabilità, deve:
• provvedere, tramite il competente responsabile del procedimento, a richiedere il CIG (codice identificativo gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP)
• acquisire, tra le diverse dichiarazione, quella relativa al rispetto degli obblighi di tracciabilità
• al momento del perfezionamento del contratto inserire e far sottoscrivere apposita clausola contrattuale a pena di nullità del contratto
• nell’atto di liquidazione indicare il codice CIG e CUP, quest’ultimo se obbligatorio
• effettuare il pagamento tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei.