Autocertificazioni

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Descrizione

L’autocertificazione è una dichiarazione resa e sottoscritta dall’interessato sotto la propria responsabilità che sostituisce determinate  certificazioni previste dall’art. 46 del DPR 445/2000. Le certificazioni che possono essere sostituite con l’autocertificazione sono quelle relative a :
a)  data e il luogo di nascita;
b)  residenza;
c)  cittadinanza;
d)  godimento dei diritti civili e politici;
e)  stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f)  stato di famiglia;
g)  esistenza in vita;
h)  nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
i)  iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l)  appartenenza a ordini professionali;
m)  titolo di studio, esami sostenuti;
n)  qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o)  situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p)  assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q)  possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r)  stato di disoccupazione;
s)  qualità di pensionato e categoria di pensione;
t)  qualità di studente;
u)  qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v)  iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z)  tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa)  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb)  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis)  di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc)  qualità di vivenza a carico;
dd)  tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee)  di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Dal 1/1/2012 le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare l’autocertificazione in sostituzione dei certificati che non possono più richiedere.

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Ultimo aggiornamento: 26/07/2023, 17:08

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