Referendum popolari abrogativi 8 e 9 Giugno 2025

Opzioni degli Elettori residenti all'Estero

Cos'è

Nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31.03.2025 sono stati pubblicati i DPR in pari data con i quali sono stati indetti, per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn 11, 12, 13, 14 e 15 in dtaa 20 gennaio – 7 febbraio 2025, aventi il numero progressivo corrispondente all’ordine di deposito delle relative richieste presso la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:

1) Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione.
Si chiede l’abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs Act, che consentono alle imprese di non reintegrare una lavoratrice o un lavoratore licenziato in modo illegittimo nel caso in cui sia stato assunto dopo il 2015

Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»

2) Piccole imprese – licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale
Tale quesito riguarda la cancellazione del tetto all’indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese. Obiettivo è innalzare le tutele per chi lavora in aziende con meno di quindici dipendenti, cancellando il limite massimo di sei mensilità all’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato.

Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»

3) Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termini al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi. 
Tale quesito punta all’eliminazione di alcune norme sull’utilizzo dei contratti a termine.

Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»

4) Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del sub appaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: abrogazione. 
Tale quesito riguarda l’esclusione della responsabilità solidale di committente, appaltante e subappaltante negli infortuni sul lavoro. Si vogliono eliminare le misure che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante.

Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»

5) Cittadinanza italiana: dimezzamento da 10 a 5 dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extrracomunitario per la concessione della cittadinanza italiana.

Nel dettaglio si va a modificare l’articolo 9 della legge n. 91/1992 con cui si è innalzato il termine di soggiorno legale ininterrotto in Italia ai fini della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza da parte dei maggiorenni. Il referendum sulla cittadinanza italiana non va a modificare gli altri requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza quali: la conoscenza della lingua italiana, il possesso negli ultimi anni di un consistente reddito, l’incensuratezza penale, l’ottemperanza agli obblighi tributari, l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica.

Testo del quesito: «Volete voi abrogare l’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?».


QUANDO SI VOTA? 

    • Domenica 8 giugno 2025 dalle ore 07.00 alle ore 23.00 
    • Lunedì 9 giugno dalle ore 07.00 alle ore 15.00 

CHI PUO’ VOTARE? 

• i cittadini che all’8 giugno hanno compiuto 18 anni,in possesso della cittadinanza italiana, iscritti nelle liste elettorali del Comune;

• i cittadini residenti all’estero, maggiorenni ed in possesso della cittadinanza italiana, che siano  iscritti nell’anagrafe della popolazione residente all’estero (AIRE) e nelle liste elettorali del Comune, che abbiano esercitato l’opzione di voto in Italia entro i termini (vedi infra)

CHE COSA SERVE PER VOTARE 

L’elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale.

 

“OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ITALIA

I cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’Aire e nelle liste elettorali, possono votare per corrispondenza (Legge 27 dicembre 2001, n. 459, e regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104). In alternativa, gli elettori residenti all’estero ed iscritti all’Aire possono scegliere di votare in Italia presso il proprio comune di iscrizione elettorale. La scelta (opzione) va comunicata in forma scritta all’Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore entro il 10 aprile 2025 (dieci giorni successivi a quello dell’indizione delle votazioni). Per la comunicazione è preferibile utilizzare il modulo fac-simile o quello del proprio Ufficio consolare. Come prescritto dalla normativa vigente, è a cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio Consolare. La scelta di votare in Italia può essere revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio Consolare con le stesse modalità entro il 10 aprile 2025″.

OPZIONE DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

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Ultimo aggiornamento: 14/04/2025, 17:14

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