Taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria

Dettagli della notizia

ordinanza contingibile e urgente n. 37 del 28/05/2026

Data di pubblicazione:

29 Maggio 2026

Tempo di lettura:

IL SINDACO

VISTA la richiesta della RFI – Rete Ferroviaria Italiana – pervenuta al protocollo di questo Ente in data 30/04/2026 prot. n. 9781 con cui si chiede l’emissione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria;

VISTO il D.P.R. 753/1980 che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria, che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina, che vanno tenuti sgombri i terreni fino a 20 mt. dal confine ferroviario da materiale combustibile come balle di paglia, erbe secche, sterpaglie, ecc.;

CONSIDERATO inoltre che, i possessori sono tenuti a circoscrivere in fondo coltivato, appena mietuto mediante una striscia di terreno, solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri, la fascia di rispetto ferroviaria che deve essere altresì costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

PRESO ATTO che la caduta di vegetazione presente su aree non di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana, adiacenti le linee ferroviarie, dovuta a eccezionali fenomeni meteorologici, costituisce motivo di pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, portando di conseguenza all’evidenza la necessità di impartire precise direttive in merito a “Taglio alberi e rami dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi delle linee ferroviarie”;

RITENUTO pertanto necessario ed urgente portare a conoscenza dei proprietari confinanti con la sede ferroviaria, la pericolosità della situazione;

VERIFICATO che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nei capoversi precedenti;

DATO ATTO che tali opere sono urgenti e indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, anche in caso dì eventi meteorici di particolare intensità;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 892, 894, 895, 896 del Codice Civile; VISTO il regolamento di Nettezza Urbana;

RILEVATA l’urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione d’uso, confinanti con i tracciati della ferrovia situati nel territorio del Comune di Lentate sul Seveso, nell’ambito delle proprie fasce di rispetto, di provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza a:

1) Procedere al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate fino a 50 mt. dalla rotaia più vicina che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l’interruzione di pubblico esercizio ferroviario.

2) Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria e fino a mt. 20 dal confine ferroviario, dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.

3) A circoscrivere in fondo coltivato, appena mietuto mediante una striscia di terreno, solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri, la fascia di rispetto ferroviaria che deve essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale, e adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi.

RENDE NOTO CHE

I proprietari saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell’inottemperanza alla presente.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione

DISPONE

Che della presente ordinanza venga data conoscenza alla cittadinanza mediante l’adeguata pubblicazione prevista per legge e che venga pubblicata sul sito del Comune di Lentate sul Seveso ed all’Albo Pretorio comunale;

Che copia della presente Ordinanza venga inviata a:

– RFI – Rete Ferroviaria Italiana; – Comando Compagnia Carabinieri di Lentate sul Seveso;

– Comando Polizia Locale, incaricato della vigilanza per l’esecuzione del presente provvedimento;

– Comando Vigili del Fuoco di Milano.

Per quanto di loro competenza

COMUNICA INFINE

Che gli atti del procedimento sono depositati presso l’area Sportello Unico ed Attività Produttive e che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Walter De Bortoli;

Che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

– entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio: al Tribunale Amministrativo di Milano nei termini e nei modi previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

– entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio: al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971 n. 1199 e successive modifiche.

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Ultimo aggiornamento: 29/05/2026, 10:21
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